Cosa sono le prestazioni d’opera

A norma dell’Art. 6 “Definizione delle funzioni e dei compiti dell’Assemblea dei Soci” comma 2 lettera f) dello Statuto dell’Ambito territoriale di caccia VE5 “Lagunare-Venezia” l’Assemblea dei Soci definisce le prestazioni d’opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell’Ambito Territoriale di Caccia.

L’Assemblea dei Soci nella seduta del 18 dicembre 2024 le ha così definite:

I soci sono tenuti ad effettuare n. 2 prestazioni d’opera o di servizio per ogni annata venatoria per le attività dell’Ambito quantificabili in mezza giornata.

La prestazione d’opera dovuta dal socio all’ambito può essere eseguita da altro socio iscritto.

Le prestazioni d’opera che riguarderanno prioritariamente gli appostamenti lagunari possono suddividersi nelle seguenti tipologie:

LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE: prestazione dovuta dal singolo socio e consiste nel ripristino del tombolo con zolle o massi, ripristino canna (coveglie) e simili.

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE: prestazione dovuta a un gruppo di tre soci e consiste nella risistemazione parziale del tombolo con sostituzione di pali, tavole e riporto di terra o massi, parziale sostituzione di pali, rete e canna (coveglie).

LAVORI DI GRANDE MANUTENZIONE: prestazione dovuta a un gruppo di cinque soci e consiste nella realizzazione di un posto nuovo, spostamento di alcuni metri dell’appostamento, radicale rinnovamento o ricostruzione del tombolo, sostituzione botte.

Altre prestazioni dovuti ai soci possono riguardare sfalci, interventi di pasturazione, rimboschimento, taglio canna e altri interventi che si rendessero necessari anche in funzione del programma delle attività che si intende svolgere e trasmesso alla provincia.

I soci che sono impossibilitati o non intendono effettuare le prestazioni dovute in favore dell’Ambito, dovranno estinguere l’obbligazione alternativa consistente nel pagamento dell’importo di € 40,00 per ogni mancata prestazione entro il 30 aprile.

La richiesta di effettuare le prestazioni va presentata entro il 30 aprile.

Il termine per la conclusione delle prestazioni d’opera è fissato al 31 agosto ad eccezione della sola posa della canna di mascheramento per la quale la scadenza deve intendersi alla prima decade di settembre.

L’eventuale ristorno della mancata prestazione a quei soci che nel frattempo decidessero di recedere dalla qualifica di socio successivamente al pagamento della stessa deve essere richiesta entro l’inizio dell’annata venatoria di pertinenza pena la non restituzione dell’importo versato.

L’obbligo delle prestazioni riguarda anche i nuovi iscritti e l’inottemperanza degli stessi comporta l’esclusione dalla lista dei soci. Tale obbligo sottintende anche nel caso di soci iscritti dopo la data del 30 aprile pur esentandoli dal presentare, al pari degli altri, la richiesta di effettuare la prestazione o in alternativa il pagamento degli 80 € previsti entro tale data.

Eventuali pagamenti delle spese di spedizione delle contestazioni delle mancate prestazioni d’opera sono a carico del socio nei casi di inadempienza conclamata.

I soci che non effettuano le prestazioni d’opera e non provvedono al pagamento dell’obbligazione alternativa entro il 30 aprile sono tenuti al pagamento di € 100,00.

Sono esenti dalla prestazione d’opera i soci con più di 65 anni.

Gli appostamenti interessati di ripristino tramite la prestazione d’opera obbligatoria avranno la precedenza su quelli oggetto di preventivo di ripristino a pagamento.

I soci che non effettuano le prestazioni d’opera obbligatorie non potranno provvedere al ripristino degli appostamenti lagunari dietro compenso.

Si evidenzia inoltre che lo Statuto all’Art. 5 “Composizione, compiti e funzione dei Comitato Direttivo”, comma 9, lettera l) definisce che il Comitato Direttivo “stabilisce le modalità per l’esercizio del volontariato”.

Da ciò il Comitato Direttivo ha autonomamente regolamentato l’esercizio del volontariato recependo quando adottato dall’Assemblea dei Soci, modificando in primis il titolo da Prestazioni d’opera a modalità per l’esercizio del volontariato ed orientando il testo ad una regolamentazione delle attività volontarie dei soci che ricalca quando deciso in Assemblea.

L’omissione di queste attività volontarie dei soci o di altre forme sostitutive (pagamento dell’obbligazione alternativa) sono considerate elemento che invalida il versamento integrale della quota associativa seppur nominalmente versata e rappresenta una legittima e autonoma regolamentazione di quanto previsto dal PFVR, Allegato A e puntualmente recepito nell’ambito dello Statuto dell’ATC.