Statuto dell’Ambito Territoriale di Caccia VE 5 Lagunare-Venezia
Approvato dall’assemblea dei soci a Febbraio 2024
Ai sensi della L.R n. 2/2022 e D.A.C.R. n. 85/2023
Art. 1 - Natura giuridica e sede.
1. L’Ambito Territoriale di Caccia ATC VE 5 denominato Lagunare-Venezia ATC VE5 ETS (ente terzo settore) Cod. Fiscale 90068560276 istituito ai sensi di legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, e che persegue scopi di programmazione dell’esercizio venatorio, e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.
2. La sede dell’Ambito Territoriale di caccia ATC VE 5 è stabilita in Comune di Venezia in via M. Bragadin 40/b. CAP 30175; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.
Art. 2 - Organi dell’ambito territoriale di caccia.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono organi dell’Ambito Territoriale di Caccia: a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Comitato Direttivo;
e) l’Assemblea dei soci;
f) il Revisore Unico dei Conti.
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’ambito territoriale di caccia.
1. Gli organi dell’ambito territoriale di caccia rimangono in carica per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, decorso il quale decadono.
2. In caso di proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale, gli organi dell’ambito territoriale di caccia sono rinnovati entro centottanta giorni con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli ambiti territoriali di caccia, in carica alla data di proroga di validità del piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
Art. 4 - Compiti e funzioni del presidente.
1. Il presidente è eletto dal comitato direttivo tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5.
2. Il Presidente:
a) rappresenta legalmente l’ambito territoriale di caccia;
b) convoca e presiede il comitato direttivo e l’assemblea dei soci;
c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e del presente statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’ambito territoriale di caccia;
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il presidente è sostituito dal vicepresidente eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca tempestivamente l’Assemblea dei Soci per provvedere all’ elezione del nuovo Presidente nell’osservanza delle procedure di cui al precedente comma 1.
5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo ATC.
6. La diposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.
1. Il Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale maggiormente rappresentative a livello di ambito;
b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.
2. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato Direttivo è subordinato alla iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione.
3. I componenti del Comitato Direttivo:
a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui l’articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) non devono versare in una delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), b), c), d), ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235 recante “testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1 comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190”, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione.
4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l’anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza. La convocazione può essere effettuata anche in modalità digitale secondo le decisioni dell’Assemblea medesima.
5. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni del comitato possono essere tenute in modalità digitale quando le condizioni contingenti non consentano di tenerla in presenza.
6. Ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.
7. I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato stesso decadono dall’incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell’associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.
8. Il Comitato direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all’attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
b) le coltivazioni destinate all’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all’alimentazione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l’alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.
9. Il Comitato Direttivo assicura la gestione dell’ambito territoriale di caccia nei limiti delle seguenti funzioni:
a) in presenza delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può ammettere all’ambito territoriale di caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del regolamento di attuazione;
b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro quindici giorni dalla scadenza, e pari al 50% della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade;
c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell’Ambito Territoriale di Caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all’interno dell’Ambito stesso;
d) trasmette alla Struttura regionale competente in materia faunistica-venatoria, per la verifica di compatibilità di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il programma delle attività che si intende svolgere;
e) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare All’assemblea dei soci per l’approvazione;
f) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria all’Ambito Territoriale di Caccia;
h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui alla lettera d);
i) rilascia permessi d’ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall’Assemblea dei Soci;
l) stabilisce le modalità per l'esercizio del volontariato;
m) individua forme di collaborazione fra Ambiti Territoriali di Caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.
Art. 6 – Definizione delle funzioni e dei compiti dell’ Assemblea dei soci.
1. L’Assemblea dei soci è l’organo formato dai cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario di cui all’articolo 11.
2. L’assemblea dei soci:
a) approva lo statuto dell’ambito territoriale di caccia;
b) nomina il Revisore Unico dei Conti, individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno presentato apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
c) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione da parte dell’ Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all’emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell’acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;
d) delibera sugli argomenti dell’ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del Comitato Direttivo;
e) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
f) definisce le prestazioni d’opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell’ambito territoriale di caccia;
g) stabilisce le modalità ed i criteri per l’eventuale rimborso delle spese sostenute dai Componenti del Comitato Direttivo e dai soci nell’espletamento di compiti loro affidati nell’interesse dell’Ambito Territoriale di Caccia;
h) elegge 5 (cinque) rappresentanti dell’ATC con voto consultivo come previsto dall’articolo 21, comma 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
3. L’assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei conti. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione di assemblea.
4. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all’albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto o in altra forma approvata dall’ Assemblea dei soci a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
5. Ciascun socio dell’ Ambito Territoriale di Caccia, in regola con le quote di iscrizioni, partecipa di diritto alle riunioni dell’ Assemblea dei Soci; non è consentito l’esercizio della delega; per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora; le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti; se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono
essere assunte a scrutinio segreto; sono nulle a vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari al 50 per cento più uno dei voti espressi.
Art. 7 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti.
1. Il Revisore Unico dei Conti nominato dall’Assemblea dei Soci tra chi abbia presentato domanda o sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il Revisori Unico dei Conti:
a) redige la relazione del bilancio preventivo;
b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
c) controlla l’attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.
3. I Revisori Unico dei Conti ha diritto di assistere, alle adunanze del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell’ Ambito Territoriale di Caccia ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
5. Il Revisore Unico dei Conti provvede alla redazione di verbali delle proprie attività su apposito registro vidimato.
6. Il Revisore Unico dei Conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell’ambito territoriale di caccia, chiede l’immediata convocazione del Comitato Direttivo, persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistica-venatoria.
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo.
1. Il Segretario, eletto al proprio interno del Comitato Direttivo, cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell’Ambito Territoriale di caccia. Redige i verbali delle riunioni di Comitato Direttivo e dell’assemblea dei Soci. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all’approvazione nella prima seduta utile successiva.
2. Il Segretario, con cadenza semestrale, provvede alla trasmissione, alla Struttura regionale, competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, delle deliberazioni adottate del Comitato Direttivo.
3. Il Segretario provvede, altresì alla trasmissione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario e della relativa deliberazione da parte dell’Assemblea dei Soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozioni.
Art. 9 - Assegnazione dei soci all’ambito Territoriale di Caccia.
1. I Soci dell'Ambito Territoriale di Caccia sono assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistica-venatoria ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell’Ambito cui appartengono.
2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
3. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
4. Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio di Ambito Territoriale di Caccia alla scadenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012) approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento delle relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Ambito, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessi; la qualifica di socio è comunque conservata anche in caso di avvenuta assunzione di provvedimenti amministrativi di definizione di un diverso indice di densità venatoria.
5. La quota associativa di un socio non residente nell’ambito territoriale di caccia, sia nel caso di prima che di ulteriore scelta non può essere diversa dalla quota fissata per i residenti.
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.
1. L’esercizio amministrativo e sociale dell’ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.
4. Per le attività dell’Ambito Territoriale di Caccia è costituito un fondo comune comprensivo:
a) delle quote associative annuali, di cui all’articolo 5, comma 8, lettera b);
b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
5. E’ fatto obbligo a ciascun Ambito Territoriali di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata per la comunicazione da parte dell’ Amministrazione pubblica.
Art. 11 - Disposizioni finali.
1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate comprese le persone fisiche fino al terzo grado di parentela.
2. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e del D.Lgs.117/2017.